161° Nucleo Protezione civile

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161° Nucleo Protezione Civile Nazionale - Rep. operativo

Servizio Nazionale di Protezione Civile

Iscrizione al Registro del Volontariato della Regione Puglia:

Data di costituzione: 29/10/2002

settore

PROTEZIONE CIVILE

attività

SERVIZIO D'ORDINE

ANTINCENDIO

EMERGENZA E CALAMITÀ

INTERVENTI VARI.

destinatari

CITTADINANZA

ENTI.

Cos'è la Protezione Civile?

Logo che identifica a livello internazionale la Protezione Civile.

La locuzione protezione civile indica gli enti, pubblici e/o privati che svolgono attività assimilabili alla difesa civile o comunque finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni - o dal pericolo di danni - che persone o cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate da disastri naturali o disastri di altra natura.

Poiché a livello internazionale però non vi è ancora una definizione universalmente accettata, esse viene in linea di massima identificata talvolta con gli enti preposti, che esercitano attività di soccorso pubblico in situazione di calamità naturale e/o incidenti.

CARATTERISTICHE

Ad esercitare tale funzione possono essere una o più amministrazioni pubbliche o anche enti privati, ove previsto dalla legge: la disciplina è generalmente diversa nei vari stati del mondo. L'attività può essere anche orientata alla prevenzione dei possibili pericoli, e può essere simile a quella della difesa civile; Tra le principali attività ascrivibili a tali enti possono essere e annoverate:

    1. La previsione e prevenzione dei rischi.

    2. Il soccorso delle popolazioni colpite.

    3. Il contrasto e il superamento dell'emergenza.

NEL MONDO

ITALIA

La legge 24 febbraio 1992 , n. 225 istituì il Servizio nazionale di protezione civile,[1] consentendo così anche ai privati ed agli enti locali di partecipare alle attività, in quanto precedentemente esse erano esercitate in modo sostanziale solo a livello istituzionale, dall'esercito italiano e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo servizio, al quale possono concorrere anche privati (persone fisiche e giuridiche), si pone articolate a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà; ad esso concorrono come componenti le amministrazioni centrali dello stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane. Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile. Il servizio, al fine di garantire una maggiore capillarità strutturale opera quindi a livello locale, a partire dall'amministrazione comunale, l'istituzione più vicina al cittadino: il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Infatti, qualora l'evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un'azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale[2].

Tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile rientrano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le forze armate italiane, le forze di polizia italiane, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico[3], Procivicos (Ministri Volontari della Chiesa di Scientology).

STATI UNITI D'AMERICA

Le attività sono svolte dalla Federal Emergency Management Agency, che è un'agenzia del governo degli Stati Uniti d'America, facente parte del Dipartimento della sicurezza interna.

Istituito con la Legge 225/92

Le attività di Protezione Civile vengono definite come:

"Tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di

danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta a superare l’emergenza".

DA CHI E' FORMATA:

• Prefettura, Regione, Provincia, Comune;

• Vigili del Fuoco;

• Forze Armate;

• Forze di Polizia;

• Corpo Forestale dello Stato;

• Servizi Tecnici Nazionali e Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;

Organizzazioni di Volontariato. (A.N.C.)

Emergenza Sanitaria 118;

Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L.);

Agenzia regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.);

Croce Rossa Italiana;

Corpo Nazionale Soccorso Alpino;

Associazione Radioamatori Italiani;

• Altre Organizzazioni di Volontariato.

Dette strutture svolgono, a richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, le attività previste dalla Legge, nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le Amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Le Regioni e le Province provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi Regionali e Provinciali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi Nazionali.

Il Prefetto è autorità Provinciale di Protezione Civile. Anche sulla base del programma Provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia, ne cura l’attuazione, coordinando la fase di soccorso.

Il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio Comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

Compiti di Protezione Civile

Previsione

- Studio delle cause e dei fenomeni calamitosi;

- Identificazione dei pericoli ed individuazione delle zone soggette ai rischi stessi.

Prevenzione

- Attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a seguito degli eventi calamitosi individuati nella previsione.

Soccorso

- Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza

Superamento dell’emergenza

- Attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

- Organizzazione del soccorso rapido ed efficace in caso di necessità